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TARIFFARIO
DELLE RIPRODUZIONI DIGITALI
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SALA DI STUDIO
DELL'ARCHIVIO DI STATO DI RIETI
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MODULI:
Moduli
per l'ammissione alla sala studio
mod.
16a > Mod. 16b
> Mod. 17a >
Mod. 17b
Moduli
per le richieste di fotoriproduzione
>
Mod. 18a > Mod.
18b
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| MODALITA'
DI ACCESSO |
L'accesso alla Sala di studio è libero e gratuito,
previa autorizzazione del direttore il quale firma la domanda di
ammissione compilata dallo studioso, dietro presentazione di un
documento di riconoscimento.
Lo studioso ammesso a frequentare la sala di studio:
- deposita borse e contenitori nell'armadio, tenendo in consegna
la chiave fino all'uscita
- firma il registro di presenza, per il mattino e per il
pomeriggio- rivolge al funzionario di turno eventuali richieste
per un orientamento della ricerca di carattere più generale,
oppure ogni altro chiarimento inerente al patrimonio documentario
- consulta gli inventari e gli altri mezzi di corredo disponibili-
compila le richieste del materiale che deve consultare
- si attiene alle norme del R.D. 1163/1911 e alle disposizioni del
regolamento di sala
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| CONSULTABILITA'
DEI DOCUMENTI |
I
documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente
consultabili (art.107 del D.gls. 490/1999), art. 1 352/1997).
Esistono norme restrittive sulla libera consultabilità, che
riguardano:
- i documenti di carattere riservato relativi alla politica estera
e interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la
loro data.
- i documenti che contengono dati sensibili (art.221 L.675/1996) e
i dati contenuti nel casellario giudiziario (Cod. proc. penale),
che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data. Nel caso in
cui tali documenti contengano dati relativi allo stato di salute,
alla vita sessuale, ai rapporti familiari, divengono consultabili
70 anni dopo la loro data.
Il titolo VII del Codice in materia di protezione dei dati
personali (artt. 97-110 del D.lgs. n°196/2003) disciplina il
trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici, in particolare l'art. 103 stabilisce che
la consultazione dei documenti conservati "negli Archivi di
Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi
privati" è disciplinata dal TU n°490/1999.
E' stato inoltre sottoscritto il Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici
(G.U. n°80 del 5/4/2001).
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| REGOLAMENTO
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Norme
generali
1.
La
sala di studio è aperta al pubblico tutti i giorni lavorativi
della settimana, con il seguente orario:
lunedì - venerdì: ore 8,30 - 18,30; sabato: ore 8,30 - 13,30. Il
venerdì pomeriggio ed il sabato mattina l'Istituto è aperto con
servizio di orientamento archivistico.
La distribuzione dei pezzi avviene dalle ore 8,30 alle ore 17,30
o, nei giorni di chiusura pomeridiana, dalle ore 8,30 alle ore 13.
Eventuali cambiamenti di orario o giorni di chiusura sono
comunicati al pubblico mediante avviso.
2.
A norma di legge, il materiale documentario è liberamente e
gratuitamente consultabile per uso di studio, ad eccezione di
quello indicato negli artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963
n. 1409, successivamente modificati dagli artt. 107 e 110 del d.
lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.
3.
Prima
di fare ingresso in sala di studio l'utente deposita borse ed
altri oggetti personali nell'armadietto assegnatogli e trattiene
la chiave per tutto il tempo della permanenza in sala, depositando
giacca o cappotto nell'apposito settore. Gli addetti alla
vigilanza indicheranno all'utente il locale in cui si trovano
armadietti ed appendiabiti.
4.
Il
funzionario di sala di studio accerta, sulla base dell'apposito
file dell'elenco degli studiosi, che l'utente sia stato in
precedenza ammesso a frequentare la sala.
5.
Al momento del suo primo ingresso in sala l'utente esibisce un
documento di riconoscimento, consulta il regolamento, conferisce
con il funzionario di sala per un primo orientamento alla ricerca
e compila il modulo della domanda di ammissione. La finalizzazione
allo studio delle ricerche deve essere chiaramente specificata
dall'utente nella domanda di ammissione, che deve essere rinnovata
all'inizio dell'anno successivo, se la ricerca non è terminata.
Per nuovi eventuali argomenti va compilata una nuova domanda.
6.
L'utente consulta gli strumenti di ricerca, disposti in ordine
numerico progressivo sugli appositi scaffali; prende nota delle
segnature archivistiche dei pezzi riportate negli inventari che al
termine della consultazione lascia sul tavolo.
7.
Per
la richiesta dei pezzi l'utente compila in triplice copia le
apposite schede di richiesta. Su ciascuna scheda di richiesta
indica i dati di riferimento di un solo pezzo archivistico
riportando in modo chiaro e completo la segnatura dell'inventario.
Dal lunedi al venerdì la distribuzione dei pezzi, che inizia alle
ore 8.30, è sospesa dalle 13.30 alle 14.30, tanto in sala studio,
quanto in sala mappe L'ultima richiesta va presentata entro le ore
17,30 o, nei giorni di chiusura pomeridiana, entro le ore 13.00.
8.
La direzione, per rispondere al meglio alle esigenze dell'utenza,
non pone limiti al numero delle prese da effettuarsi giornalmente,
salvo che detto numero non comporti uno straordinario aggravio per
gli addetti di sala. L'utente potrà richiedere per ciascuna presa
non più di due pezzi (volumi, buste, registri, filze, ecc.). Il
personale colloca i pezzi prelevati nello scaffale destinato alla
consegna. Da tale scaffale lo studioso ritira e consulta un pezzo
per volta. Provvede successivamente a ricollocarlo:
a) nello scaffale per la riconsegna ed
archiviazione se non intende consultare ulteriormente il pezzo;
b) nello scaffale per la consegna se intende
esaminare di nuovo il pezzo nel corso della giornata, tenendo
conto tuttavia che egli non potrà avere a disposizione in tale
scaffale più di cinque pezzi;
c) nello scaffale per il deposito se intende
consultare il pezzo nei giorni successivi.
L'utente può tenere in deposito non più di tre pezzi per
quindici giorni, rinnovabili previa comunicazione al funzionario
di sala.
9.
Particolari e documentate necessità di più ampie consultazioni,
non riconducibili alle procedure ora indicate, devono essere
esposte direttamente al Direttore dell'Archivio di Stato che, se
opportuno e possibile, provvede ad organizzare un apposito
servizio.
10.
Per ricerche collettive da parte di gruppi di studiosi il
coordinatore del gruppo deve conferire con il Direttore di sala
che provvederà ad organizzare i lavori.
11.
Lo studioso che utilizza materiale documentario dell'Archivio di
Stato ha l'obbligo di consegnare due copie dell'eventuale
pubblicazione cui dà luogo la ricerca. I laureandi che utilizzano
documenti dell'Archivio per la propria tesi di laurea sono tenuti
a consegnarne copia all'Istituto o di consentirne la riproduzione
a spese dell'Istituto, che garantisce l'osservanza delle
condizioni di consultazione stabilite dall'autore.
12.
Gli
utenti della sala per motivi non di studio sono assoggettati alle
stesse disposizioni, in quanto applicabili, del presente
regolamento.
Documenti di particolare pregio o fragilità
13.
La consultazione delle mappe si effettua nella sala a ciò
destinata. I registri catastali, considerati pezzi di difficile
movimentazione, possono essere consultati nel loro deposito sotto
la sorveglianza di un addetto alla vigilanza. Per la consultazione
degli stessi si compilerà l'apposita scheda in triplice copia. In
casi particolari il funzionario di sala può consentirne il
trasferimento in sala di studio.
14.
I
documenti dichiarati "di pregio" sono consultati in
riproduzione, ove questa esista, salvo espressa autorizzazione del
direttore dell'Archivio di Stato. Nei casi in cui per qualsiasi
motivo è ipotizzabile un pericolo per i detti documenti, la
direzione dell'Archivio di Stato può negarne la consultazione. Il
funzionario di sala prende nota sulla scheda di richiesta della
natura pregiata del materiale e controlla, sull'apposito elenco,
che sia disponibile la riproduzione dello stesso su C.D. In caso
positivo consegna allo studioso la riproduzione digitale. L'utente
può richiedere non più di due pezzi al giorno della raccolta
"Preziosi", la conservazione in deposito di tali
documenti è affidata al direttore di sala.
15.
I documenti individuati come fragili o deperibili possono essere
concessi in consultazione o riprodotti solo dietro esplicita
autorizzazione del direttore dell'Archivio di Stato. Biblioteca
16. La biblioteca dell'Archivio di Stato è istituita ad uso
interno dei dipendenti dell'Istituto. Gli utenti ammessi in sala
possono comunque chiedere la consultazione dei libri necessari
alle loro ricerche. La consultazione dei cataloghi e la lettura
del materiale bibliografico in consultazione avvengono nei locali
della sala di studio con lo stesso orario. Non è consentito il
prestito esterno. Le richieste di lettura, per quel materiale non
conservato in sala, vanno presentate al funzionario di turno in
sala di studio, che provvede a farle compilare sul blocco delle
richieste per materiale bibliografico e a dare indicazioni per il
prelievo all'addetto di sala. Il materiale, una volta esaminato,
può essere tenuto in deposito per quindici giorni o lasciato sul
tavolo di consultazione per poi essere ricollocato.
Servizio
di Fotoriproduzione
16.
Gli utenti che intendono richiedere la riproduzione di documenti
devono consegnare l'apposita domanda esclusivamente all'addetto al
servizio di riproduzione.
17.
L'impiegato addetto al servizio di riproduzione: accetta le
domande e provvede a farle vistare dal funzionario di sala, il
quale accerta che le stesse rispettino la normativa presente nel
regolamento per la fotoriproduzione esposto in sala; comunica
all'utente la data di consegna delle riproduzioni e alla data
prevista provvede alla consegna.
18.
L'importo
da pagare per le riproduzioni, computato dall'impiegato, deve
essere versato anticipatamente all'addetto contabile, secondo
l'orario affisso in sala studio. All'utente viene rilasciata
ricevuta non fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
19.
Tutti
i documenti possono essere riprodotti tramite microfilm: in questo
caso può essere richiesta la sola pellicola, positiva o negativa,
o anche la relativa stampa. Possono essere riprodotti in fotocopia
solo documenti non rilegati e non anteriori al sec. XX. In nessun
caso la concessione di riproduzioni comporta la concessione del
diritto a duplicare le riproduzioni stesse (artt. 3 e 5 D.M. 8
aprile 1994).
20.
L'utente
può eseguire riproduzioni con mezzo proprio per fini di studio.
In tal caso deve presentare domanda scritta al direttore o al
funzionario di sala. Le riproduzioni devono essere eseguite in
presenza di un addetto alla vigilanza con il compito di
controllare la regolarità delle operazioni. La ripresa dei
documenti deve essere effettuata collocando le lampade ad una
distanza minima dal documento di metri 1,5. Le lampade devono
essere dotate della protezione antiesplosione e non devono
superare 300 W di assorbimento. E' consentito l'uso del flash in
alternativa alle lampade , con una temperatura di calore uguale a
quella esterna. Lo stato di conservazione del documento, il
formato, la disponibilità di spazio per una corretta esecuzione
del lavoro ed altri motivi, da rendere noti all'interessato,
possono essere causa di mancata autorizzazione.
21.
Le eventuali riproduzioni che per motivi tecnici possono essere
eseguite solo fuori dell'Istituto devono essere autorizzate dal
direttore dell'Archivio di Stato.
22.
Possono
essere richieste riproduzioni di materiale bibliografico, nel
rispetto delle norme previste per il copyright e della legge
159/'93. Per la richiesta di riproduzioni di materiale
bibliografico, vale la procedura già descritta.
23.
La
destinazione alla pubblicazione di riproduzioni tratte da
materiale documentario o bibliografico dell'Archivio di Stato,
effettuate dall'Amministrazione, o con mezzi propri, deve essere
dichiarata espressamente nella domanda (D.M. 8 aprile1994). La
domanda è sottoposta all'approvazione del direttore dell'Archivio
di Stato, che rilascia apposita autorizzazione. Il richiedente è
tenuto a consegnare all'Archivio di Stato tre copie dell'opera
contenente le riproduzioni. Norme relative agli utenti L'utente
ammesso in sala di studio è tenuto a:
- esibire un documento di riconoscimento al momento
dell'ingresso e ad ogni richiesta del personale;
- firmare quotidianamente in modo leggibile il registro
delle presenze;
- prendere visione del regolamento della sala di studio;
- attenersi alle procedure previste per la richiesta e
riconsegna del materiale in consultazione, servizi di biblioteca e
di riproduzione;
- consultare non più di un'unità archivistica per volta;
- tenere sul tavolo esclusivamente il materiale documentario
in consultazione e materiale di lavoro (quaderno, lente o altro).
Ogni altro oggetto deve essere depositato nel guardaroba, salvo
espressa autorizzazione del direttore o del funzionario di sala;
-
maneggiare i documenti con la massima cura, evitando ogni
possibile manomissione dei supporti e delle scritture;
- rispettare l'ordine dei fascicoli di ciascuna busta e dei
documenti contenuti in ciascun fascicolo, segnalando al personale
tecnico-scientifico le eventuali incongruenze rilevate;
- conservare la scheda rosa all'interno dell'unità
documentaria in consultazione;
- segnalare al personale il materiale da tenere
eventualmente in deposito apponendo il proprio nome su un
cartoncino;
- rispettare il silenzio e l'ordine della sala.
La consultazione del materiale documentario è strettamente
personale: non è ammesso il trasferimento dei documenti ad altro
ricercatore.
E' consentito l'uso di attrezzature elettroniche.
E' vietato agli utenti l'accesso ai locali del deposito, tranne i
casi consentiti dalla presente guida.
In caso di contravvenzione alle norme precedenti all'utente sono
inflitte sanzioni che vanno dal semplice avvertimento verbale o
scritto da parte dei funzionari responsabili all'esclusione
temporanea o definitiva dalla frequenza della sala di studio. Le
esclusioni dalla sala ed eventuali più gravi provvedimenti sono
di competenza del Direttore dell'Archivio di Stato o della
Direzione Generale per gli Archivi, a seconda della loro natura.
Norme relative al personale
Il
servizio di sala di studio è coordinato dal Direttore del
servizio di sala di studio e biblioteca ed è svolto da un
funzionario di sala secondo la turnazione allegata all'O.d.S.
n.1/2004.
Il Direttore del servizio coordina le attività della sala di
studio e vigila sull'osservanza del presente regolamento. In
particolare provvede ad aggiornare il file con l'elenco degli
studiosi ammessi in sala e quello degli esclusi e conserva, una
volta protocollate, le domande dell'anno corrente.
Il
Direttore del servizio o il funzionario di sala:
- illustrano all'utente che richiede di essere ammesso in
sala di studio le modalità e le procedure della consultazione e
della eventuale riproduzione;
- accettano la domanda annuale di ammissione degli studiosi
dopo aver verificato che il richiedente non sia stato escluso dal
frequentare le sale di studio;
- forniscono, quando richiesti, la necessaria assistenza
tecnico-scientifica per le ricerche;
- accettano, siglandole, le richieste formulate dagli
studiosi dopo aver controllato la loro completezza ed accettabilità;
- al termine di ciascun turno verificano, in collaborazione
con gli addetti alla vigilanza di sala, che il materiale
bibliografico e documentario consultato sia stato ricollocato o
che si trovi negli scaffali destinati alla consegna o al deposito
così come previsto dal presente regolamento.
Gli
addetti al servizio di vigilanza:
- vigilano sul corretto uso della documentazione data in
consultazione e sull'osservanza, da parte degli studiosi, di tutte
le altre disposizioni contenute nel presente regolamento;
- eseguono la presa e la ricollocazione dei pezzi ponendo in
luogo del pezzo prelevato una tasca con la relativa scheda di
richiesta;
- trasferiscono all'addetto al servizio di riproduzione il
materiale da riprodurre.
La tabella di turnazione in sala studio degli addetti al servizio
di vigilanza è allegata all'O.d.S. n.1/2004.
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| CODICE
DEONTOLOGICO |
CODICE
DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI
(pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5/4/2001)
Preambolo: i sottoindicati soggetti pubblici e privati
sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti
premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi
storici, utilizza frequentemente dati di carattere personale per i
quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati.
In considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali
trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi
pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che
utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo
di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli
articoli 12, 20 e 28 della legge (legge 31 dicembre 1996, n. 675,
in particolare l'art. 27; decreti legislativi 11 maggio 1999, n.
135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed
archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e
quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta,
l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo
deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità
del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h) legge 31
dicembre 1996, n.675; art.6 decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.281).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare
l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque
svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti
conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli
enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico
(art. 23 decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135).
5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per
legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività
dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è
espressione delle associazioni professionali e delle categorie
interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad
assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla
ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e
le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1 legge
31 dicembre 1996, n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di
legge, individua in particolare:
a) alcune regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche
nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle
che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del
pensiero;
b) particolari cautele per la raccolta, la
consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei
a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare;
c) modalità di applicazione agli archivi privati
della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per
scopi storici (art. 7, comma 5, decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281).
7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata
ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della
Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti
internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in
particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n.848.
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio
2000 del Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea;
d) ai principi direttivi per una legge sugli archivi
storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio
internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al
Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato
nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel
1996.
Capo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione1. Le presenti norme sono volte
a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale
acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del
diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad
atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate, in
particolare del diritto alla riservatezza e del diritto
all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati
personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti
conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti
pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione,
all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati
dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di
comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati
personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti,
indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di
appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per
la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti
nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione
da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati
non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli
documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione
di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.
Art. 2. Definizioni
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle
definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in
materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende,
altresì:
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o
giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di
controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire
archivi storici, correnti o di deposito della pubblica
amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1,
comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o
acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali,
anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza
scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga
dati personali.
Capo II REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI
RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 3. Regole generali di condotta
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li
contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i
regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone alle quali si riferiscono i dati trattati. 2. Gli
archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il
pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in
contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e,
in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, come modificati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
281, dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni. 3. I soggetti che
operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel
trattare dati di carattere personale comuni o sensibili, si
attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà
e diligenza propri dell'esercizio della professione e della
qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato
al principio di trasparenza della attività amministrativa. 4. I
dati personali trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea
di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal
documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione,
ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari
categorie di dati o di trattamenti.
Art. 4. Conservazione e tutela
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela
dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi,
i criteri metodologici e le pratiche della professione
generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento
sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche,
amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità
dei documenti anche elettronici e multimediali, di cui promuovono
la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a
rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni
dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a
manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze,
documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza
previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 e
successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee
a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non
autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici
rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di
alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte
o armadi blindati.
Art. 5. Comunicazione e fruizione
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare
il principio della libera fruibilità delle fonti.
2.L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e,
attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività
di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla
consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un
archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati,
per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la
struttura interessata sottoscrive un'apposita convenzione per
concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei
soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge,
in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il
responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti
con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.
Art. 6. Riservatezza
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non
disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione
della propria attività anche in via confidenziale, per proprie
ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso
in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque
estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle
stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni
concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie
attività. 2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche
dopo la cessazione dalla propria attività.
Art. 7. Aggiornamento dei dati
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli
interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione
dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che
assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla
documentazione successivamente acquisita.2. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in
presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad
un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a
disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti
fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole
consultazione.3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi
dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi
abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano
persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la
sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al
tempo trascorso.
Art. 8. Fonti orali
1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli
intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo
esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di
un'informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e
l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della
raccolta dei dati.2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali
richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta
dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista
stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.
Capo III REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA
LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 9. Regole generali di condotta
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di
studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto
dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più
opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti
utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e
conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di
ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed
indispensabilità di cui all'art. 7, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281.
Art. 10. Accesso agli archivi pubblici
1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti
hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e
doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di
carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello
Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data
e quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della
legge n.675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta
anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati
sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al
comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini
dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore
dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico
competenti e udita la commissione per le questioni inerenti alla
consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso
il Ministero dell'interno, secondo la procedura dettata dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti
di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente
presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in
relazione alle fonti riservate per le quali chiede
l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità
di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare
ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è
rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La
valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del
progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al
comma 3, prima dello scadere dei termini può contenere cautele
volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i
diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi
della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non
diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei
nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una
banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai
fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare
attenzione è prestata al principio della pertinenza e
all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere
facilmente individuabili gli interessati.
8.L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare
dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente
trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere
riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione.
Art. 11. Diffusione
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità
degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e
di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente
si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una
determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le
notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla
loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del
decreto legislativo n 281/1999, al momento della diffusione dei
dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con
particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei
documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può
diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla
ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza
delle persone.
5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art.
10, comma 3, della legge n. 675/1996, nei casi in cui tale
adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei
documenti contenenti dati personali, accessibili su
autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la
riservatezza anche rispetto ai terzi.
Art. 12. Applicazione del codice
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenute ad
applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle
forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima
diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.2.
Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del
codice.
Art. 13. Violazione delle regole di condotta
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni
competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente
codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti,
le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme
restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte
degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio
delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del
decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del
rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione
competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì
escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti
responsabili della violazione delle regole del presente codice.
Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla
consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato
cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1
e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di
condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni di competenza.
Art. 14. Entrata in vigore
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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